Il decreto sulle regole per la costituzione e la gestione delle
zone economiche libere e sui rispettivi incentivi, che indica 903
città e paesi delle 47 regioni meno sviluppate del paese come zona
economica libera, è stato pubblicato il 12 febbraio 2013 ed è
entrato in vigore il giorno successivo.
A partire dal 13 febbraio, le società che operano o costituiscono
stabilimenti in una tale zona libera hanno il diritto a particolari
agevolazioni fiscali, incentivi sul piano dei contributi sociali e
sovvenzioni per la creazione di posti di lavoro. L'agevolazione
fiscale spetta ai contribuenti che investono 100 milioni di fiorini
o più al valore attuale a condizione che tale investimento sia
realizzato e gestito in un'area situata in una tale zona.
Secondo le regole stabilite per l'agevolazione fiscale gli
investitori potranno essere esentati dal pagamento dell'imposta sul
reddito delle persone giuridiche per i 10 anni successivi
all'investimento e nell'ordine fino all'80%.
In aggiunta all'agevolazione fiscale le società operanti nelle
zone economiche libere potrebbero anche ottenere aiuti per la
creazione di posti di lavoro. Queste società potrebbero essere
esentate completamento dal pagamento dei contributi sociali nei
primi due anni dell'impiego di dipendenti, mentre nel terzo anno
dovrebbero pagare soltanto il 50% dei contributi.
Data finale di un investimento beneficiario di
agevolazioni fiscali per lo sviluppo. Secondo una nuova
regola introdotta nella Legge sulle imposte sul reddito delle
persone giuridiche, il contribuente deve segnalare al Ministero
dell'Economia la data finale di un progetto relativo ad un
determinato investimento entro 90 giorni dalla realizzazione
dell'investimento. Questo obbligo riguarda tuttavia soltanto
investimenti completati dopo il gennaio 2013. A parte la data di
completamento nessun'altra informazione dovrà essere data.