Fino alla fine del dicembre 2010, secondo la Legge sulle imposte
sul reddito delle persone giuridiche e della Legge sull'imposta sui
dividendi, i contribuenti avevano l'obbligo di ritenere il 30% in
relazione a determinati interessi, licenze e compensi per servizi
pagati da contribuenti nazionali a società estere. Il pagatore era
inoltre tenuto a dichiarare ed a pagare la ritenuta.
La regola è stata abolita a partire dal 1° gennaio 2011.
Nell'ambito della presentazione della dichiarazione dei redditi
delle società, i pagatori saranno esentati dall'obbligo di dedurre,
dichiarare e pagare il 30% della ritenuta se, al momento del
pagamento, è stato in vigore un accordo contro la doppia
imposizione tra l'Ungheria ed il paese in cui la società straniera
è residente ed il pagatore ha ottenuto la documentazione
giustificativa entro la scadenza specificata.
L'obbligo di dedurre, pagare e dichiarare la ritenuta alla fonte è
subordinato alla capacità del pagatore di fornire tempestivamente
la documentazione richiesta. Al momento del primo pagamento il
pagatore dovrebbe pertanto aver ottenuto un certificato ufficiale
di residenza fiscale rilasciato dall'autorità fiscale competente
del paese in cui la società estera ha la sede, ovvero la
dichiarazione della società straniera stessa della sua residenza
fiscale.
I pagatori che sono in possesso della sola dichiarazione della
società straniera dovranno tuttavia procurarsi del certificato
ufficiale di residenza fiscale prima che la dichiarazione dei
redditi deve essere presentata, altrimenti dovranno dichiarare e
pagare il 30% di ritenuta alla fonte come debito contratto
nell'ultimo mese dell'anno imponibile.
I pagatori che non sono in grado di procurarsi il certificato
ufficiale di residenza fiscale prima della presentazione della loro
dichiarazione dei redditi, dovranno dichiarare e pagare la ritenuta
alla fonte. Potranno tuttavia correggere questo ammontare nella
dichiarazione dei redditi non appena avranno ricevuto il
certificato.
Se il pagatore non è in possesso del certificato di residenza
fiscale prima della scadenza della presentazione della
dichiarazione dei redditi e non dichiara la ritenuta applicata nei
confronti della società straniera, le autorità fiscali potranno
imporre nel corso di un controllo fiscale imposte punitive più
interessi di mora e un'ulteriore sanzione amministrativa.