La Commissione Europea aveva avviato una procedura per
inadempimento dell'Ungheria degli obblighi della Legge IVA
ungherese in merito al rimborso dell'IVA eccessiva a credito.
Secondo la legge IVA, le società possono dedurre l'IVA deducibile
versata a monte per i loro acquisiti dall'importo totale
dell'imposta dovuta in un determinato periodo imponibile. Se l'IVA
versata a monte supera il totale dell'imposta dovuta, possono
richiedere di ottenere la differenza dall'autorità fiscale.
Se tuttavia la società non ha ancora pagato l'importo dovuto per la
transazione in questione, compresa l'IVA, l'IVA dovuta in relazione
a tale transazione deve essere dedotta dal totale dell'imposta
rimborsabile. In questo caso il rimborso dell'IVA eccessiva a
credito potrà essere richiesto soltanto nel periodo imponibile
successivo, nel momento in cui la società ha saldato l'intero
importo dovuto per l'acquisto in questione.
La direttiva IVA dell'UE stabilisce che l'IVA a credito potrà
essere riportata soltanto una volta. L'esclusione dell'IVA a
credito dal rimborso comporta situazioni in cui determinati
contribuenti potrebbero essere chiesti di sostenere l'IVA, anche se
non hanno ancora ricevuto l'intero importo dovuto per i beni o le
prestazioni forniti. Di conseguenza l'imposta è detratta sia dal
fornitore che dal cliente fino al momento in cui l'operazione è
saldata. A parere della Commissione le regole ungheresi impongono
quindi un onere eccessivo sulle società che determina una riduzione
della loro liquidità e dei loro utili.
Dato che i negoziati con l'Ungheria non hanno avuto esito positivo,
la Commissione ha sottoposto il caso alla Corte di Giustizia Europa
(ECJ) che ha ritenuto le regole ungheresi incompatibili con la
Direttiva IVA. La Corte ha sottolineato che il diritto alla
detrazione costituisce parte integrale del regime IVA e non
può essere limitato. La corte ha altresì stabilito che il diritto a
dedurre l'IVA pagata del contribuente non si riferisce soltanto
all'IVA pagata ma anche all'IVA dovuta.
Secondo la direttiva IVA il diritto alla detrazione emerge nel
momento in cui i beni o i servizi sono forniti indipendentemente
dal fatto se il pagamento della transazione sia stato effettuato o
meno. Mentre l'ECJ ha sentenziato che la Direttiva IVA non consente
ai paesi membri di condizionare il pagamento della somma dovuta per
la transazione in questione all'esercizio del diritto del rimborso
dell'IVA eccessiva a credito, ha tuttavia stabilito che i paesi
membri possono provvedere ad un rinvio del diritto a chiedere il
rimborso, a condizione che il rimborso sia concesso entro termini
ragionevoli.