A partire dal 1° gennaio 2011, le regole relative agli obblighi
delle fondazioni di pagare le tasse sono cambiate. Secondo le
vecchie regole, le esenzioni dall'obbligo di pagare tasse venivano
concesse se non vi era alcun debito d'imposta in relazione al
reddito derivante dall'attività svolta. Allo stesso tempo era
necessario rilasciare una dichiarazione su tale circostanza al
momento della notifica della riscossione delle imposte. In mancanza
di tale dichiarazione l'esenzione non poteva essere
applicata.
A seguito di una modifica delle regole, questo obbligo è stato
abolito. L'autorità fiscale controlla se una fondazione ha un
debito fiscale in relazione alla sua attività. Un altro cambiamento
consente di richiedere ad un tribunale o all'autorità
amministrativa il rimborso delle tasse già pagate nei casi in cui
una fondazione era tenuta a pagare le imposte pur essendo in
possesso di un'esenzione.
Il 1° luglio 2011 la legge sulla registrazione elettronica delle
fondazioni e sulla pubblicazione di dati di questo registro entra
in vigore. La legge disciplina la costituzione di un registro
nazionale, pubblico ed elettronico gestito dall'Ufficio del
Consiglio legale nazionale che comprende i dati di ogni singola
fondazione.
Dopo questa data, la domanda di registrazione di una fondazione
potrà essere trasmessa in via elettronica, anche se la procedura su
carta di registrazione continua a rimanere in vigore. Entro due
anni dall'entrata in vigore di questo atto, ogni fondazione deve
rendere di pubblico dominio i dati personali del proprio
rappresentante legale.
Fondazioni senza scopo di lucro. Le fondazioni classificate nel
2011 dalla corte di registrazione come organizzazione senza scopo
di lucro o organizzazione distinta senza scopo di lucro possono
applicare le regole connesse a questa classificazione per la prima
volta nel 2011. Per questo motivo la fondazione può rilasciare un
certificato che concede vantaggi fiscali agli sponsor dopo
l'entrata in vigore dalla classificazione senza scopo di
lucro.
A differenza di ciò una fondazione non può applicare le regole
connesse allo stato di organizzazione senza scopo di lucro o
organizzazione distinta senza scopo di lucro nell'anno imponibile
in cui la fondazione è cancellata dal registro delle fondazioni
senza scopo di lucro.