Imposte locali
E' stato introdotto un limite massimo per l'importo accumulato di
costi di beni venduti e di valore di servizi intermediati
riconosciuti come detrazioni dalla base imponibile per il calcolo
dell'imposta locale sulle attività economiche. L'importo totale di
queste voci potrà essere considerato ai fini della detrazione dalla
base imponibile senza alcun limite per fatturati fino a 500 milioni
di fiorini. Se i ricavi delle vendite superano 500 milioni di
fiorini, il totale massimo di detrazioni consentito è limitato al
70-85% di margini dei ricavi delle vendite stabiliti.
Per i contribuenti considerati parti associate ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, cioè per quelli
il cui importo accumulato di costi dei beni e di valore dei servizi
intermediati supera il 50% del ricavo netto delle entrate, è stata
introdotta una base imponibile consolidata. Secondo questa regola
la base imponibile dovrà prima essere accertata a livello di gruppo
e la base imponibile della singola società sarà poi accertata in
relazione all'incidenza dei suoi ricavi sul totale dei ricavi delle
vendite del gruppo.
Le entità comunali locali potranno esentare i contribuenti dai
loro obblighi tributari in relazione all'imposta sugli immobili o
all'imposta locale quando nessun obbligo di pagamento a tale
riguardo sorge nell'anno in questione.
IVA
La modifica approvata dal Parlamento mira in primo luogo a
garantire la conformità alla legislazione europea. Il rilascio di
fatture elettroniche sarà semplificato. Di conseguenza la legge non
stabilisce una procedura obbligatoria da seguire in materia di
rilascio elettronico di fatture se le fatture soddisfanno i
requisiti generali stabiliti dalla legge.
In linea con la legislazione europea, la modifica richiede
tuttavia il consenso del destinatario della fattura al rilascio
elettronico. La modifica garantisce il trattamento equiparato di
fatture elettroniche e fatture rilasciate su carta se sono
garantite l'autenticità dell'origine, l'integrità del contenuto e
la leggibilità dal momento del rilascio fino alla fine del periodo
di conservazione.