Il 21 novembre il Parlamento ungherese ha approvato modifiche ad
una serie di leggi sulla contabilità e sulle imposte.
Aliquota dell'imposta. La modifica ha abolito la
disposizione precedentemente approvata di ridurre l'aliquota
dell'imposta al 10% indipendentemente dalla base imponibile. Per
questo motivo rimarranno in vigore l'aliquota del 19% e l'aliquota
preferenziale del 10% che si applica fino ad un importo di 500
milioni di fiorini della base imponibile.
Ammortamento. Il contribuente potrà optare a
favore dell'applicazione di aliquote più basse di quelle stabilite
dalla legge sulle imposte sul reddito delle persone giuridiche a
condizione che l'ammortamento non sia inferiore all'ammortamento
consentito ai fini contabili.
Riporto di perdite. Secondo le modifiche, il
ricorso al riporto di perdite sarà limitato al 50% del reddito
imponibile dell'anno in questione. Ulteriori limiti saranno imposti
al riporto di perdite in caso di trasformazioni di società o
cambiamenti del controllo diretto o indiretto del contribuente
secondo i termini del codice civile.
Nel caso dell'acquisto di una maggioranza qualificata nella
società del contribuente, il riporto di perdite sarà consentito
soltanto se la maggioranza degli azionisti ed il contribuente sono
state senza interruzione parti correlate nei due anni precedenti,
se i titoli del contribuente o della maggioranza degli azionisti
sono almeno in parte quotate in borsa o se il contribuente continua
a svolgere l'attività esercitata prima della cessione della quota
di maggioranza per la durata di due anni successivi e se percepisce
un reddito da questa attività in ambedue gli anni.
In caso di trasformazione della società, il successore giuridico
potrà far ricorso alle perdite soltanto se l'azionista
diretto/indiretto di maggioranza del predecessore giuridico secondo
i termini del codice civile rimane l'azionista maggioritario del
successore giuridico e se nei due anni successivi alla
trasformazione il successore giuridico genera reddito da almeno una
delle attività svolte dal predecessore giudico.
Immobilizzazioni immateriali notificate. Secondo
tale concetto, in determinati casi il reddito derivante dalla
vendita di royalty, che generano immobilizzazioni immateriali,
saranno esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche a
condizione che il contribuente notifichi l'amministrazione fiscale
entro 60 giorni dalla data in cui le immobilizzazioni sono state
acquistate e registrate nei libri contabili per la durata di almeno
un anno. Gli utili ricavati dalla vendita di immobilizzazioni
immateriali non notificate possono essere dedotti dalla base
imponibile se il contribuente costituisce una riserva dedicata fino
all'ammontare dell'utile ed usa questa riserva per l'acquisto di
immobilizzazioni immateriali nei successivi tre anni.