Un decreto del Governo per la modifica del codice tributario è
stato pubblicato il 30 dicembre 2011 che, tra l'altro, riguarda la
tematica della registrazione e della cancellazione della
registrazione ai fini dell'IVA.
I contribuenti che non sono né stabiliti né registrati ai fini
dell'IVA in Romania potranno fare domanda della registrazione ai
fini dell'IVA sia per l'importazione di beni sia per la vendita o
la locazione di beni immobili.
I contribuenti registrati ai fini dell'IVA che durante il
precedente anno civile non hanno superato la soglia per l'esenzione
di 35.000 euro, possono presentare una richiesta di essere
cancellati dal registro dei soggetti passivi tra il primo ed il
decimo giorno di ogni mese successivo al periodo imponibile
adottato (mese o trimestre).
Alla data della cancellazione della registrazione ai fini
dell'IVA, i contribuenti devono provvedere al conguaglio dell'IVA
relativa agli acquisti realizzati fino a tale data. I contribuenti,
che presentano la domanda di cancellazione dal rispettivo registro
durante il 2012, non sono tenuti ad effettuare il conguaglio
dell'IVA per beni/servizi acquistati dopo il 30 settembre
2011.
Le autorità fiscali possono cancellare d'ufficio la registrazione
del contribuente ai fini dell'IVA se il contribuente è dichiarato
inattivo o se si trova in una fase di inattività temporanea, se i
membri del consiglio di amministrazione o gli azionisti sono
registrati per reati fiscali, se non hanno presentato dichiarazioni
IVA durante un semestre e se non hanno denunciato acquisti o
forniture di beni/servizi nelle dichiarazioni IVA presentate
durante un semestre.
I contribuenti il cui codice di registrazione è stato cancellato
d'ufficio dalle autorità fiscali tuttavia non sono esentati dal
pagamento dell'IVA maturata per operazioni svolte dopo la data
della cancellazione del codice IVA. Questi contribuenti hanno
l'obbligo di presentare la rispettiva dichiarazione entro il 25°
giorno del mese successivo al quale hanno svolto le
operazioni.
A partire dal 1° luglio 2012 le persone che acquistano beni e/o
servizi da contribuenti la cui registrazione ai fini dell'IVA è
stata cancellata, non avranno il diritto di dedurre l'IVA sostenuta
a monte per questi acquisti dopo la cancellazione del contribuente
dai registri IVA. Insieme alla cancellazione della registrazione ai
fini dell'IVA il contribuente sarà anche eliminato dal registro
degli operatori intracomunitari.