Una legge a modifica del Codice tributario pubblicata alla fine
di maggio contiene tra l'altro anche alcuni cambiamenti in materia
di imposta sugli utili.
Le persone giuridiche straniere che svolgono attività economiche in
Romania attraverso più di una stabile organizzazione devono
registrare una di esse come la stabile organizzazione incaricata
dell'adempimento degli obblighi fiscali per conto di tutte le
stabili organizzazioni da esse possedute.
Se la stabile organizzazione soggetta al versamento dell'IVA
coincide con la stabile organizzazione responsabile ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, sarà anche la
stabile organizzazione designata ai fini dell'imposta sul reddito
delle persone giuridiche.
Le entrate e le spese di tutte le stabili organizzazioni che
appartengono alla stessa persona giuridica straniera saranno
cumulate in capo alla stabile organizzaione designata.
L'aliquota dell'imposta sugli utili sarà applicata agli utili
imponibili a livello della stabile organizzazione designata e
calcolcata sulla base delle entrate e degli oneri allocati alle
singole stabili organizzazioni applicando le regole sui prezzi di
trasferimento.
Le stabili organizzazioni appartenenti alla stessa persona
giuridica straniera devono chiudere il periodo imponibile il 30
giugno 2013. L'imposta sugli utili per il periodo 1° gennaio - 30
giugno dovrà essere calcolata, pagata e dichiarata entro il 25
luglio 2013.
Le perdite fiscali sostenute fino al 30 giugno 2013 da stabili
organizzazioni appartenenti alla stesa persona giuridica straniera
sono scaricate sulla stabile organizzazione designata e recuperate
nel modo seguente: la perdita fiscale sostenuta nel periodo 1°
gennaio - 31 dicembre 2013 va inclusa nel calcolo degli utili/delle
perdite per il periodo 1° luglio - 31 dicembre 2013 prima di
recuperare le perdite fiscali portate a nuovo degli anni
precedenti. Il periodo 1° luglio - 31 dicembre 2013 non sarà
considerato anno imponibile nell'ottica dei sette anni consecutivi
del periodo di riporto a nuovo.
Perdite fiscali risalenti agli anni prima del 2013, che non sono
ancora recuperati entro il 30 giugno 2013, saranno recuperati
durante il rimanente periodo dei 5 o 7 anni iniziali del periodo di
riporto a nuovo. Il 2013 sarà considerato un anno imponibile unico
all'interno del concetto dei 5 o 7 anni consecutivi del periodo di
riporto a nuovo.