Il 1° gennaio 2013 la modifica alla Legge sull'IVA relativa al
rilascio ed all'archiviazione di documenti fiscali è entrata in
vigore. Le modifiche riguardano in primo luogo documenti fiscali in
forma elettronica, ma saranno in parte applicate anche ai documenti
fiscale cartacei.
A tale riguardo la Direzione Generale fiscale ha emanato una nota
per precisare più dettagliata-mente alcune condizioni e
caratteristiche generali dei documenti fiscali determinati dalla
Legge sull'IVA e per dare risposte alle domande più
frequenti.
La Direzione Generale sottolinea che un documento fiscale avente
tutte le caratteristiche di cui alla Legge sull'IVA costituisce uno
dei requisiti per poter chiedere la deduzione dell'IVA sostenuta a
monte. Anche se la Legge sull'IVA aveva contenuto questo requisito
già precedentemente, la precisazione di alcune
condizioni/caratteristiche dei documenti fiscali della nota
potrebbe creare qualche problema ai contribuenti.
Al fine di assicurare le caratteristiche necessarie di documenti
fiscali, la Direzione Generale fiscale afferma che l'autenticità
dell'origine di un documento fiscale rilasciato in forma cartacea
potrebbe per esempio essere garantita dall'apposizione di
determinati indicatori sul documento usati dal fornitore oppure da
una firma scritta. L'autenticità dell'origine di un documento
fiscale in forma elettronica potrebbe essere garantita per esempio
attraverso una firma elettronica riconosciuta ovvero un marchio
elettronico.
La nota non ha escluso altre modalità per garantire l'autenticità
dell'origine e stabilisce in linea di massima che le
caratteristiche necessarie di documenti fiscali potranno essere
garantite anche attraverso meccanismi di controllo che stabiliscono
un "percorso di controllo affidabile". Un tale "percorso" comprende
altra documentazione connessa ed informazioni disponibili su
un'operazione. Per quanto riguarda i documenti fiscali elettronici,
il percorso di controllo potrebbe comprendere anche il documento
inviato da un determinato indirizzo di posta elettronica o
scaricato da un'applicazione internet sicura.
L'attuale nota non conferma precedenti posizioni della Direzione
Generale fiscale in merito all'invio di documenti fiscali in
formato pdf (o in altri formati) via e-mail.