Ampliamento della base imponibile del reddito di società
straniere.
A partire dal 1° gennaio 2014 entreranno in vigore nuove regole
della Legge sulle imposte sul reddito delle persone giuridiche
secondo le quali i redditi di società stranieri derivanti da una
società lituana non includono soltanto i pagamenti annuali (bonus)
per le attività dei membri del consiglio di vigilanza ma anche i
benefici pagati da società lituane a fronte di attività dei membri
del consiglio di vigilanza.
Reddito dal trasferimento di quote di
partecipazioni.
La legge sulle imposte sul reddito delle persone giuridiche
stabilisce che il reddito non imponibile comprende il reddito di
capitale dalla cessione di quote di partecipazioni in una società a
condizione che la società, che le trasferisce, abbia detenuto i
titoli con diritto di voto nella misura di più del 25% per un
periodo ininterrotto di almeno due anni.
Ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito delle
persone giuridiche per il 2014 e per i periodi successivi, il
reddito di capitale dall'alienazione di titoli sarà considerato
reddito non imponibile anche nei casi in cui siano stati detenuti
per un periodo inferiore del termine stabilito a seguito di
requisiti contenuti negli atti legali per il trasferimento delle
quote.
Anticipazione della data di pagamento delle
tasse.
L'imposta sul reddito delle persone giuridiche per il 2013 e per i
periodi imponibili successivi non dovrà soltanto essere dichiarata
ma anche pagata entro il primo giorno del sesto mese successivo al
prossimo periodo imponibile.
Registrazione ai fini dell'IVA.
Secondo un supplemento alla legge sull'IVA la necessità di un
contribuente straniero di registrarsi ai fini dell'IVA attraverso
un rappresentante fiscale non è data quando questo contribuente è
stabilito in un territorio dove si applicano le regole sulla mutua
assistenza ai sensi delle regole della direttiva 2010/24/CE e del
regolamento 2010/904/CE.
Piccole società di persone.
La modifica della Legge sulle piccole società di persone, che
entra in vigore il 1° settembre 2013, richiede la presentazione dei
dati dei membri della società al sistema del Centro delle
informazioni sui partecipanti. In questo modo sarà garantita
l'adozione del calcolo dei contributi sociali per i membri delle
piccole società di persone. Le piccole società di persone
costituite prima del 1° settembre 2013 dovranno presentare questa
informazione entro il 1° gennaio 2014.