I contribuenti lituani soggetti alla tassazione generale hanno
il diritto di richiedere il rimborso dell'IVA sostenuta a monte per
merci e servizi nella maggior parte dei paesi dell'Unione Europea
se non sono registrati ai fini dell'IVA nel paese in questione al
momento del rimborso dell'IVA, se non svolgono attività soggette ad
IVA in questo paese e se le merci ed i servizi acquistati sono
usati soltanto per le attività delle persone in questione.
I contribuenti lituani possono ottenere il rimborso IVA anche in
alcuni paesi non membri dell'UE come Armenia, Croazia, Norvegia,
Svizzera, Turchia, Islanda e Canada. La lista dei paesi non è
definitiva e il rimborso dell'IVA avviene applicando il principio
della reciprocità secondo le procedure previste dalle autorità
fiscali del paese in questione.
Occorre tener presente che l'IVA calcolata dal venditore stabilito
in un paese dell'UE non potrà essere attribuita alle deduzioni
ammissibili limitate nei casi in cui una società lituana ha
l'obbligo di calcolare l'IVA in Lituania per le merci/i servizi
acquistati. L'importo dell'IVA non rimborsata potrà tuttavia essere
attributo alle deduzioni ammissibili limitate se l'importo non
supera l'importo rimborsabile minimo di IVA previsto dalla
legislazione del paese UE in questione.
Se un contribuente acquista merci/servizi in paesi non membri
dell'UE nei quali la legge non prevede il diritto al rimborso,
l'intero importo dell'IVA sostenuta a monte e il prezzo d'acquisto
della merce/dei servizi devono essere attribuiti alle deduzioni
ammissibili limitate al momento della determinazione del reddito
imponibile.
Quando l'IVA è rimborsata in un periodo successivo, la deduzione
ammissibile del periodo imponibile in cui l'IVA a monte sostenuta
per l'acquisto di merci/servizi era stata dedotta deve essere
ridotta dell'importo di IVA rimborsato. Se l'IVA è rimborsata dopo
la fine di un periodo imponibile, le deduzioni ammissibili del
periodo imponibile corrente devono essere ridotte di questo
importo.