Sottocapitalizzazione.
Nel dicembre 2013 è entrata in vigore una modifica all'articolo 8
della legge sulle imposte sul reddito delle persone giuridiche che
riguarda la sottocapitalizzazione.
Secondo le disposizioni precedenti, la regola sulla
sottocapitalizzazione era applicabile a prestiti concessi da
azionisti diretti non residenti e persone fisiche, che detengono
almeno il 25% delle quote di capitale o dei diritti di voto del
contribuente.
I prestiti ricevuti da terzi e garantiti da un tale azionista
diretto rientravano anche nell'ambito dell'applicazione delle
regole sulla sottocapitalizzazione.
Le disposizioni vigenti stabilivano che se i prestiti di cui sopra
in un qualsiasi momento avessero superato quattro volte la quota
dell'azionista al capitale o i diritti di voti, l'ammontare degli
interessi passivi sulla quota del prestito superiore al rapporto
menzionato doveva essere trattato come importo non deducibile dalla
base imponibile.
Le recenti modifiche alla legge sulle imposte sul reddito delle
persone giuridiche hanno esteso l'applicazione della regola a
prestiti concessi da una qualsiasi parte correlata all'azionista.
Secondo questa disposizione a partire dal 19 dicembre 2013 i
prestiti ricevuti da parti correlate all'azionista diretto devono
essere considerati nella determinazione della deducibilità degli
oneri per interessi passivi nell'ambito della regola sulla
sottocapitalizzazione.
Perdite di valore delle attività non
correnti.
Il 31 dicembre sono entrate in vigore modifiche alla legge sulle
imposte sul reddito delle persone giuridiche contenenti
disposizioni più chiare in materia di perdite di valore delle
attività non correnti. Un contribuente che subisce una perdita di
valore delle attività non correnti, e conformemente alla legge le
tratta come oneri non deducibili, può includere l'importo degli
ammortamenti che sarebbero stati determinati applicando le quote di
ammortamento previste dalla legge su queste attività.
Di conseguenza la differenza tra la perdita di valore di attività
non correnti e l'importo determinato come differenza tra
l'ammortamento calcolato ai fini contabili e l'ammortamento
calcolato ai fini fiscali potrebbe essere inclusa nella
dichiarazione dei redditi come voce che aumenta la base
imponibile.