Trattenuta alla fonte. A partire dal 1° gennaio 2011,
l'aliquota della trattenuta alla fonte applicata ai pagamenti di
interessi o di royalties pagate da persone giuridiche bulgare o
stabili organizzazioni in Bulgaria di non residenti a favore di
parti associate nell'UE è stata ridotta dal 10% al 5% a condizione
che determinate condizioni sono soddisfatte. La ritenuta alla fonte
sugli interessi e sulle royalties potrebbe essere ulteriormente
ridotta in base alle disposizioni di accordi contro la doppia
imposizione in vigore tra la Bulgaria ed il paese di residenza
fiscale del beneficiario.
Anche a partire dal 1° gennaio 2011 si applica una ritenuta alla
fonte del 10% a onorari per servizi, compensi per l'uso di diritti
e pagamenti per multe o danni (ad eccezione di risarcimento da
parte di assicurazioni) corrisposti da una persona giuridica
bulgara residente o da stabili organizzazioni in Bulgaria di non
residenti ad una persona giuridica stabilita in un paese a bassa
tassazione. Non viene applicata la ritenuta se il pagatore è in
grado di provare che i servizi o i diritti sono stati
effettivamente forniti dal beneficiario del reddito.
Definizione del termine "titolare effettivo". Il 1° gennaio 2011,
la definizione di titolare effettivo ai fini dell'applicazione di
agevolazioni nell'ambito della ritenuta alla fonte è stata
introdotta nella legislazione fiscale bulgara. In linea di massima
una società straniera è considerata essere titolare effettivo del
reddito se ha la facoltà di disporne liberamente e se sostiene
l'intero o una notevole parte del rischio connesso
all'attività.
Modifiche alle regole sull'IVA. A partire dal 1° aprile 2011,
l'aliquota IVA ridotta del 9% si applica ai servizi di soggiorno in
albergo indipendentemente dal fatto se siano forniti nell'ambito di
un pacchetto turistico o acquistati individualmente. In passato
l'aliquota ridotta del 7% era applicata soltanto al soggiorno in
alberghi facenti parte di un pacchetto turistico.
Nuova imposta sui premi di assicurazione. In data 1° gennaio 2011
è stata introdotta una imposta sui premi d'assicurazione che viene
calcolata moltiplicano il premio per il 2%. Deve essere corrisposta
dagli assicurati. I premi di assicurazione delle riassicurazioni
nonché premi pagati per contratti dell'assicurazione vita e contro
la malattia, assicurazioni per aerei e navi e l'assicurazione di
carichi nell'ambito dei trasporti internazionali sono esenti da
tale imposta.