Obbligo della denuncia di determinati
pagamenti. Le imprese e gli enti pubblici e privati
dovranno denunciare pagamenti effettuati ad un destinatario
all'estero per determinate attività se l'importo supera 100.000
euro all'anno. Secondo questa disposizione dovranno essere
denunciate le retribuzioni pagate a soci-amministratori che
detengono una quota di partecipazione rilevante nonché i compensi
pagati per le attività di gestione patrimoniale e per le attività
di liberi professionisti.
Dovranno essere denunciati altresì i compensi versati per la
prestazione di intermediazione resa da contribuenti soggetti
all'obbligo fiscale illimitato o quando si riferiscono all'estero e
per la consulenza commerciale o tecnica prestata in Austria.
La denuncia dei pagamenti deve avvenire tramite l'inoltro della
documentazione all'ufficio imposte competente per la riscossione
dell'IVA in via telematica dopo la scadenza dell'anno civile ed
entro la fine di febbraio dell'anno successivo. Il prestatore ha
l'obbligo di fornire al committente tutte le informazioni
necessarie per adempiere l'obbligo della denuncia.
Diritto delle società. La legge di modifica al
diritto delle società del 2011 ha abolito la possibilità delle
società non quotate in borsa di scegliere tra azioni al portatore
ed azioni nominative al fine di aumentare la trasparenza delle
società per azioni.
Dal 1° gennaio 2014 le società non quotate in borsa in linea di
massima devono avere soltanto azioni nominative. In questo modo è
più facile per la società determinare l'identità degli azionisti
nonché l'entità e la durata del possesso delle azioni.
Azioni al portatore potranno essere emesse soltanto se si tratta
di società per azioni quotate in borsa ovvero di azioni che
dovranno essere ammesse alla negoziazione sul mercato borsistico.
Le società quotate in borsa possono emettere in generale azioni al
portatore anche se non tutte le azioni sono ammesse alla
negoziazione sul mercato borsistico.
Il periodo di transizione per la conversione delle azioni al
portatore è scaduto il 31 dicembre. Di conseguenza a partire dal 1°
gennaio 2014 la società deve tenere un libro delle azioni
contenente tutte le informazioni necessarie per determinare il
diritto di partecipazione all'assemblea generale.