Gli investitori privati che acquistano titoli stranieri sono
soggetti all'imposta sul reddito del 25% per i dividendi ricevuti,
che devono in linea di massima essere riportati nella dichiarazione
dei redditi. Se i dividendi esteri sono pagati tramite la banca
austriaca presso la quale sono depositati, gli obblighi in materia
di imposte sono già assolti perché la banca austriaca deve ritenere
il 25% dell'imposta sul reddito da capitale in relazione ai
dividendi.
Sui dividendi esteri gravano tuttavia ulteriori imposte. Di solito
all'atto della ripartizione dei dividendi viene trattenuta
all'estero un'aliquota tra il 15% ed il 35%. L'Austria ha stipulato
una serie di accordi contro la doppia imposizione nei quali è
stabilito che i cosiddetti dividendi di portfolio possono essere
tassati dallo stato straniero con un'aliquota del 15% nella maggior
parte dei casi, mentre l'Austria si impegna a computare questa
imposta nella determinazione dell'imposta sul reddito dovuta in
Austria.
Se le azioni straniere si trovano nel deposito di una banca
austriaca, la banca considera automaticamente il computo della
trattenuta alla fonte straniera del 15% ritenendo soltanto la
differenza del 10% rispetto alla trattenuta alla fonte
austriaca.
Se invece la ritenuta alla fonte applicata all'estero è superiore
al 15%, come per esempio in Germania e nella Svizzera, la
considerazione della differenza potrà essere richiesta dallo stesso
investitore tramite una domanda presentata all'estero. La maggior
parte degli stati ha predisposto un apposito modulo a tale
riguardo. Le domande devono essere confermate dal competente
ufficio delle imposte (certificato di residenza) ed essere poi
trasmesse direttamente all'amministrazione fiscale estera insieme
alla prova della trattenuta effettuata (documento bancario
attestante l'operazione).
Questo problema si pone anche per le imprese. Se una società di
capitale riceve dividendi in relazione ad una partecipazione
all'estero, potrebbero essere dovute ritenute alla fonte. In caso
di partecipazioni detenute nell'Unione europea una direttiva
stabilisce comunque che i dividendi pagati tra società dell'Ue
devono essere esentati dalle ritenute alla fonte se la
partecipazione della società madre comunitaria nell'ordine del 10%
è stata detenuta per la durata di almeno un anno.
L'esenzione dalla ritenuta alla fonte è particolarmente rilevante
per le società di capitale in quanto i dividendi derivanti dalle
partecipazioni a società straniere in Austria sono esenti da
imposizione se la partecipazioni è del 10% almeno ed è detenuta per
più di un anno. Anche i dividendi di portfolio, cioè i dividendi in
relazione a partecipazioni inferiore al 10%, possono in determinate
condizioni essere esentati dall'imposta.