L'Austria ed il Liechtenstein hanno firmato in data 29 gennaio
2013 una convenzione sulla cooperazione in materia di
imposte. La convenzione interessa tutte le persone fisiche
residenti in Austria il 31 dicembre 2011 che sono in possesso di un
conto o un di deposito bancario presso un istituto di credito del
Liechtenstein ovvero sono beneficiari di fondazioni del
Liechtenstein rispettivamente il 31 dicembre 2011 e il 1° gennaio
2014, data dell'entrata in vigore della convenzione.
Le persone fisiche austriache contemplate nella convenzione
possono scegliere tra due opzioni: il pagamento anonimo di un
importo forfetario a titolo di rimborso delle imposte evase ovvero
denuncia volontaria del patrimonio giacente nel
Liechtenstein.
La prima opzione prevede il calcolo da parte delle banche del
Liechtenstein di un importo forfetario del patrimonio esistente e
l'invito al cliente austriaco di pagare entro il 31 maggio 2014.
L'importo delle ritenute verrà trasferito alle autorità fiscali
austriache. L'aliquota applicata varia tra il 15% ed il 30% in
funzione dell'ammontare del patrimonio. Il pagamento della somma
forfetaria copre tutte le imposte sul reddito, IVA, le imposte
sulle successioni e sulle donazioni. Al tempo stesso è concessa
un'amnistia per reati fiscali.
Nella seconda ipotesi l'investitore austriaco deve denunciare
all'amministrazione fiscale austriaca il patrimonio tenuto nel
Liechtenstein entro il 31 maggio 2014. Questa denuncia volontaria
equivale ad una autodenuncia che ha l'effetto dell'esenzione dalla
pena a condizione che il patrimonio di questione non sia
attribuibile al riciclaggio di denaro ovvero ad altre attività
punibili.
Per quanto riguarda la futura tassazione, le persone a cui si
applica la convenzione potranno scegliere tra una ritenuta alla
fonte del 25% operata dalla banca su tutti i redditi ovvero la
denuncia volontaria alle autorità fiscali austriache. In questo
caso dovrà essere presentata una dichiarazione dei redditi
austriaca che comprende il reddito realizzato in
Liechtenstein.
La Convenzione si applica inoltre alle fondazioni del
Liechtenstein che hanno beneficiari austriaci, cioè persone fisiche
interessate dalla convenzione. Anche le fondazioni e entità simili
devono scegliere tra un pagamento forfetario o la denuncia
volontaria.
Il pagamento forfetario dovrà essere effettuato in relazione al
patrimonio globale registrato nella fondazione. Nel caso della
presenza di più di un beneficiario, il patrimonio deve essere
attribuito al numero esistente di beneficiari. Tutti i beneficiari
devono essere noti altrimenti il totale del patrimonio registrato è
attribuito al beneficiario austriaco.